Assemblea del Supercondominio

Gennaio 6th, 2014 Posted by Novita No Comment yet

I commi 3 e 4 dell’art. 67 disp. att. cod. civ. così come modificato dall’art. 21 della legge 220/2012 – regolamentano, in senso fortemente innovativo, il funzionamento dell’assemblea del supercondominio. Più nel dettaglio, il comma 3 prevede che, nei casi di cui all’art. 1117-bis del codice civile, ossia nel supercondominio sopra delineato, «quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore » del medesimo supercondominio; la prima parte dell’art. 66, comma 3, disp. att. cod. civ. stabilisce che vi è l’obbligo (e non la mera  possibilità) di nominare un rappresentante all’assemblea del supercondominio: in mancanza di tale nomina, «ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio». Circa le modalità operative di tale designazione, si premette che ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto e che il rappresentante risponde con le regole del mandato.

Qualora alcuni dei condomìni interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante l’autorità giudiziaria provvede alla nomina, su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini».

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